Flessibilità congedo maternità, documentazione medica, circolare Inps

Pubblicata da Inps la circolare n.106 del 29 settembre 2022 Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Indicazioni operative.

Per quanto concerne le attestazioni sanitarie per flessibilità e fruizione dopo il parto Inps comunica che la documentazione deve essere consegnata al datore di lavoro e non più all’Istituto. Per lavoratrici dipendenti e in Gestione separata. Anche per domande già in istruttoria.

“L’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie di cui trattasi, non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità”.

Flessibilità: articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001. Le certificazioni vanno consegnate al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza “essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità”.

Il certificato telematico di gravidanza deve essere, comunque, trasmesso all’Inps da un medico del Servizio sanitario nazionale.

Astensione solo dopo il parto entro i cinque mesi. Attestazioni mediche al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese. Valide le indicazioni della circolare n. 148/2019 relative a individuazione dei medici competenti, tempistica, termine attività lavorativa.


FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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