Rischio agenti cancerogeni e mutageni

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Rischio agenti cancerogeni e mutageni: le novità introdotte dal Decreto Legislativo 44/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2020 del Decreto Legislativo n.44 del 1° giugno 2020, sono entrate in vigore le nuove regole in adeguamento all'Ordinamento comunitario per la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni, inserite dal D. Igs 44/2020.

Il D. Lgs 44/2020 recepisce la direttiva 2017/2398 (UE), andando a modificare e sostituire alcuni articoli ed allegati relativi alla cosiddetta "Direttiva Cancerogeni relativamente alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

II decreto in oggetto modifica IL D. Lgs 81/08 ed interviene su tre principali aspetti: sorveglianza sanitaria, elenco delle sostanze pericolose, valori limite di esposizione

Il D.Lgs. 44/2020 modifica innanzi tutto l’articolo 242 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni durante l’attività lavorativa.

In precedenza il medico competente forniva “ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.”

La revisione dell’articolo di legge sopra riportato comporta un rafforzamento della salvaguardia del lavoratore anche alla cessazione dell’attività lavorativa. Viene infatti richiesto in modo esplicito al medico competente di segnalare la necessità di prolungamento del controllo di eventuali indicatori legati all’esposizione professionale da agenti cancerogeni. Di seguito riportiamo quanto deciso dal legislatore:

“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”

Recependo la direttiva europea, il legislatore con il nuovo decreto ha modificato gli allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) del D.lgs 81/08 relativi al rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Diamo evidenza alla seguente voce introdotta in allegato XLII:

“Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.”

Ciò determina che l’esposizione a silice libera cristallina sia ora ricompreso tra le attività a rischio cancerogeno in base all’articolo 234 comma 1 lettera a. Nei casi in cui sia prevista l’esposizione a silice libera cristallina, diventa quindi obbligo di legge attuare quanto al Capo II del Titolo IX D.Lgs. 81/2008, ovvero mettere in atto tutto quanto concerne la protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

Come conseguenza di tale modifica, la silice libera cristallina viene inserita all’interno dell’Allegato XLIII che riporta i valori limite di esposizione sulle 8 ore per alcuni agenti cancerogeni.

In aggiunta al rispetto dei nuovi valori limite vincolanti di esposizione professionale, il datore di lavoro ha nuovi obblighi in tema di agenti cancerogeni/mutageni:

  • sostituzione delle sostanze classificate cancerogene, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
  • misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
  • misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
  • valutazione del rischio cancerogeno o suo aggiornamento;
  • aggiornamento della valutazione dei rischi;
  • campionamenti periodici;
  • sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione e predisposizione o aggiornamento del Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti.
  • Silice libera cristallina: per tale agente di rischio è stato inserito nell’elenco dell’allegato XLII e definito il valore limite di esposizione occupazionale di 0,1 mg/m3.

Per le aziende che eseguono lavorazione lapidei, fonderie, produzione piastrelle e sanitari in ceramica, siderurgia, gallerie, scavo tradizionale occorre eseguire campionamenti per valutare il livello di esposizione alla silice.
Le aziende che effettuano le attività sopra elencate, dovranno necessariamente modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni ed il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente. Fra gli obblighi del Datore di Lavoro oltre ai campionamenti periodici, alla sorveglianza sanitaria, c’è quello di predisporre il registro degli esposti con invio triennale ad Inail.

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